Il medico di famiglia viene comunemente definito anche medico di fiducia, medico di medicina generale, medico di base e, infine, medico curante, ed è un libero professionista scelto da ciascun cittadino per garantirsi una prima forma di assistenza, quella di primo livello, esterna all’ospedale (intervento sanitario di primo livello).
Il medico di fiducia cura la salute dei suoi pazienti nel complesso, conosce ed educa i suoi assistiti ad uno di salute ottimale e mette a loro disposizione uno studio professionale, aperto per cinque giorni la settimana, di mattina o di pomeriggio. L’apertura dell’ambulatorio è rimessa alla sua libera iniziativa e ha soltanto l’obbligo di comunicarla all’Azienda Sanitaria Locale, di esporre l’orario stabilito nella sala d’attesa o all’entrata. Inoltre egli è tenuto a differenziare l’orario dedicato agli informatori scientifici da quello dell’attività ambulatoriale.
Negli orari nei quali il medico di familia (o il pediatra) non sono obbligati a fornire assistenza ai propri assistiti è attiva la Guardia Medica (il servizio di continuità assistenziale), precisamente dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 10.00 del sabato o di ogni altro giorni prefestivo alle ore 8.00 del lunedì o del giorno successivo al festivo.
Il medico di base non è solo colui che compila e fornisce ricette per farmaci o prescrizioni per visite o analisi, ma assume nei riguardi dei cittadini che lo scelgono la responsabilità complessiva in ordine alla tutela della loro salute, con compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi, individuali e familiari e di educazione sanitaria.
Il medico di famiglia deve tenere e aggiornare per ogni assistito una scheda sanitaria, che presenti un preciso quadro anamnestico, aggiornata di visita in visita e che traccia un percorso degli avvenimenti che riguardano lo stato di salute, eventuali ricoveri, interventi, le terapie svolte, ecc.
Ha il compito di redigere ricette per richiede analisi, visite specialistiche o prescrizioni di farmaci e può eseguire sia certificati gratuiti – come quelli di malattia per i lavoratori o di idoneità alle attività sportive dei giovani – sia a pagamento – come quelli a fini assicurativi o di invalidità o per attività fisica non agonistica. Inoltre ha il compito di prescrivere proposte di ricovero o cure termali.
Nel caso in cui le condizioni del paziente siano tali da impedirgli di recarsi al suo studio, egli è tenuto ad effettuare visite domiciliari. Quando la richiesta perviene entro le ore 10, deve essere eseguita nel corso della stessa giornata; quando invece la richiesta perviene dopo le ore 10, deve essere effettuata entro le 12 del giorno successivo. Il sabato o nei giorni prefestivi il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma deve eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno e quelle non effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente.
Il medico è infine tenuto ad effettuare le vaccinazioni anti influenzali nell’ambito della specifica campagna per i soggetti a rischio organizzata dall’azienda ULSS.
Per scegliere il medico di fiducia, il cittadino deve recarsi presso l’ASL di residenza munito di tessera sanitaria e individuare il nominativo in una lista di medici di zona disponibili. Ciascun medico di base può prendere in carico al massimo 1.000 assistiti circa, ad eccezione di quelli che, prima dell’entrata in vigore della legge che stabiliva un tetto massimo, disponevano di un numero di scelte più ampio e di quelli professionalmente più anziani.
La scelta del medico di fiducia per i cittadini residenti ha validità di un anno ed è automaticamente rinnovata alla scadenza se non intervengono variazioni. Per i cittadini non residenti ha validità variabile da un minimo di tre mesi fino ad un massimo di un anno ed è prorogabile.
informazioni molto utili
ma se il medico non espone l’orario cosa fare ?
Se il medico durante l’orario di visita svolge altre attività
La sala d’attesa deve essere dedicata oppure può essere il salotto di casa utilizzato normalmente per altri aventi
Generalmente il medico è obbligato ad esporre gli orari di visita per garantire ai suoi assistiti la conoscenza delle fasce orarie in cui è possibile accedere allo studio medico. Se ciò non avviene sarebbe opportuno far notare al dottore che sta venendo meno alla divulgazione di informazioni essenziali per i suoi pazienti oppure informare del disguido l’Azienda Sanitaria Locale. Solitamente, poi, in questi orari non potrebbe svolgere altre attività.
In merito all’ubicazione dello studio puoi leggere qui:
http://www.lineaamica.gov.it/risposte/risposta/2208/Requisiti-per-l-apertura-di-uno-studio-medico.html
salve ho una zia a casa ha 94 anni e il medico di famiglia mi a detto che non e obbligata a venire a domicilio per fargli il vaccino antinfluenzale me la dato a casa e mi ha detto difarglielo io . sono rimasta di stucco non ho potuto rispondere prima di documentarmi se fosse vero o no ,,, vi ringrazio se mi date una risposta
Gentile signora Carla,
le vaccinazioni non obbligatorie rientrano nelle “Prestazioni di particolare impegno professionale” e comprendono anche i cicli di fleboclisi, i cicli di iniezioni endovenose, i cicli di aerosol o inalazioni caldo-umide. Tali prestazioni possono essere eseguite dal medico, a domicilio dell’utente o nello studio professionale convenzionato del medico di famiglia a seconda delle condizioni di salute del paziente, solo previa autorizzazione della ASL competente.
il medico di famiglia può rifiutarsi di andare a visitare a domicilio un paziente se ha solo “una banale influenza” e prescrivere le medicine per telefono e dire di andare a prendere il certiicato per il datore di lavoro la mattina successiva?
Buongiorno Genny,
a quanto pare è il medico a valutare se la visita deve essere fatta al domicilio dell’assistito o no, considerando in particolare la trasferibilità del paziente. Tieni presente che, molte volte, anche gli stessi pediatri scelgono di non recarsi a casa dei piccoli pazienti e optare per il loro trasporto allo studio
Buonasera.
Ieri ho effettuato il cambio del medico di base per mia madre, 89 anni, non deambulante, portatrice di pacemaker e con leggera demenza senile e che quindi ha bisogno visite domiciliari mensili.
Oggi mi sono recata dal nuovo medico per presentarmi e ho portato le carte della mamma.
Il medico si è spazientito perchè ha detto che prima di cambiare dovevo fare un giro x gli ambulatori per vedere se c’era un medico disponibile ad accettare un paziente “difficile”.
Sono rimasta un pò basita, perchè non sapevo che per cambiare medico ad un anziano bisognava informarsi prima su chi era disposto a farlo e non sulla disponibilità…
Salve signora Marisa,
in quanto al caso da lei propostoci, ci limitiamo a riportare quanto è scritto sul sito del Ministero della Salute che fa estrema chiarezza sulla regola generale in vigore:
“Il cittadino esercita il suo diritto di scelta tra i medici iscritti in un apposito elenco disponibile presso gli Uffici della ASL di appartenenza e
detta scelta si effettua presso il distretto di appartenenza…”
E ancora sul sito dell’Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali:
“L’assistito esercita il suo diritto di scelta individuando il proprio medico tra quelli operanti dell’ambito territoriale di residenza e disponibili in base al numero massimo di scelte previsto dalla normativa (ovvero, il cittadino sceglie il proprio medico tra quelli della sua zona e che hanno ancora posti disponibili)”.
Per quanto sopra riportato, non era suo dovere verificare la disponibilità del medico di medicina generale!
Ringrazio per la gentile risposta!
Buon giorno,
oggi non sono andata al lavoro perche’ ieri sera avevo febbre e tanta tosse, sicuramente ho una bronchite che mi trascino perche’ non voglio che i miei studenti perdano lezioni, ma oggi mi sono decisa che la mia salute e’ piu’ importante. La scuola mi ha detto di farmi dare il numero di protocollo dal mio medico di base a cui ho telefonato facendo presente la situazione.
Il medico mi ha detto di andare la’ ma io ho risposto che con la febbere non esco, sono stata a casa apposta per non prendere freddo.
Chiaramente il medico non viene a casa, mi ha scocciato molto che il medico mi
abbia detto con tono anche antipatico che devo andare la’. Ci conosciamo da anni, perche’ non puo’ semplicemente darmi il numero di protocollo?
grazie
Gentile signora Maria,
sul sito governativo è riportato quanto segue:
“L’obbligo per il lavoratore di presentare e/o di inviare in forma cartacea l’attestazione al datore di lavoro e il certificato all’INPS resta in vigore solo nei casi in cui il medico rilasci la certificazione in forma cartacea e non proceda all’invio online del certificato a causa di particolari problemi tecnici. (…) Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia, ovvero chiedergli di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata. In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa o di inoltrare copia alla casella di posta elettronica del lavoratore, il lavoratore deve comunque richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso”.
Se dopo aver fatto presente al suo medico la normativa attuale, egli si ostina a non volerle mandare né copia del certificato sulla sua casella di posta, né fornirle il numero di protocollo, può aggirare l’ostacolo, registrandosi preventivamente al sito dell’INPS, e da questo visualizzare via web tutti i certificati e attestati che la riguardano e richiedere l’invio automatico di copia dei certificati e degli attestati alla sua casella di posta elettronica certificata (oppure dei soli attestati nel caso si indichi una casella di posta elettronica non certificata).
Per maggiori informazioni può consultare l’apposita pagina:
http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/certificati-di-malattia-online/la-nuova-procedura.aspx